raccolta differenziata – Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva europea 2008/98/CE.
Infatti l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, ha stabilito un obiettivo da raggiungere al 2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati pari al 50%.
Con la decisione 2011/753/EU, la Commissione europea ha indicato quattro diversi metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del metodo da utilizzare.
I 4 metodi proposti dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo.
Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti:
– carta;
– cartone;
– plastica;
– metalli;
– vetro;
– legno;
– frazione organica.
22 gennaio 2014