rifiuti e inquinamento – La pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge Competitività ha completato l’iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili.
Per chi chi commercializza prodotti non conformi, non rispettando la normativa, la sanzione parte da 2.500 euro per arrivare ad un massimo di 100mila.
Assobioplastiche, l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, ricorda in una nota che la legge introduce l’obbligo dei sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.
I cinque governi che dal 2007 si sono succeduti, con differenti maggioranze parlamentari, hanno sempre confermato la ferma determinazione a dare piena attuazione alle norme nazionali che hanno contribuito ad accelerare l’adozione di un provvedimento comunitario già votato del Parlamento Europeo ed ora in discussione al Consiglio Europeo.
Il legislatore ha dunque disposto l’entrata in vigore immediata del predetto regime sanzionatorio, e con l’occasione Assobioplastiche ricorda che:
– i prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma Uni En 13432:2002;
– gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla Uni En 13432:2002 sono Aib Vincotte, Certiquality srl e Dincertco.
In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality srl) che rilascia il marchio “Compostabile-Cic”.
Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa: 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare; 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare; per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.
Assobioplastiche (Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), lo ricordiamo, è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia ed all’estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche.
04 settembre 2014