fotovoltaico – Arrivano dal GSE chiarimenti in merito agli interventi di “potenziamento” per i quali il soggetto responsabile non richieda l’accesso ai meccanismi di incentivazione in Conto Energia.
Fermo restando che, come previsto dalla normativa, ogni singolo impianto fotovoltaico incentivato deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, il Gestore specifica che ogni variazione di configurazione impiantistica che possa determinare l’aumento della potenza del medesimo impianto, deve essere opportunamente comunicata al GSE ai fini dello svolgimento delle proprie istruttorie pena l’eventuale sospensione o decadimento dal diritto degli incentivi.
In particolare, ricadono in tali casistiche anche gli interventi di potenziamento di impianti fotovoltaici che non richiedono l’accesso ai meccanismi di incentivazione, da realizzarsi sul medesimo punto di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico già incentivato.
Ciò detto, per consentire al GSE la corretta erogazione degli incentivi è necessario che:
1. l’impianto oggetto di potenziamento sia dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva non incentivata dell’impianto.
A tal riguardo si precisa che nel caso in cui, prima dell’intervento di “potenziamento”, sia presente sull’impianto incentivato il solo contatore di scambio con la rete elettrica si richiede l’installazione di appositi contatori di produzione ciò al fine di assicurare, comunque ed in generale, che su ogni porzione d’impianto siano presenti specifici contatori di produzione dedicati alla misurazione separata dell’energia prodotta e incentivata e non incentivata;
2. l’impianto oggetto di potenziamento sia censito sul sistema informativo GAUDÌ attraverso la creazione:
a. di una nuova sezione d’impianto e nuova unità di produzione, afferenti al codice CENSIMP dell’impianto potenziato, qualora l’impianto prima dell’intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia;
b. di una nuova sezione d’impianto, afferente al codice CENSIMP dell’impianto potenziato, qualora l’impianto prima dell’intervento di potenziamento fosse costituito da sezioni incentivate con meccanismi differenti dalla Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia;
3. il soggetto responsabile invii al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica della porzione aggiuntiva di impianto, non incentivata (o entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Informativa nel caso di interventi già effettuati), la comunicazione di potenziamento, redatta secondo il modello riportato in Allegato 1, all’indirizzo di posta elettronica gestione.esercizioFTV@gse.it, allegando la documentazione riportata nell’Allegato 2, inserendo nell’oggetto la dicitura “POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO” e indicando il/i numero/i identificativo/i (numero pratica) dell’impianto fotovoltaico incentivato, oggetto di potenziamento, il codice CENSIMP e il codice POD.
Il GSE comunicherà l’esito dell’istruttoria al soggetto responsabile, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di potenziamento completa della documentazione indicata nell’allegato 2. Il silenzio del GSE oltre il predetto termine equivale alla verifica con esito positivo.
Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1), 2) e 3) sopra elencati determinerà la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti, a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica della porzione aggiuntiva di impianto, non incentivata.
Qualora, in occasione del potenziamento, l’impianto incentivato dovesse subire delle modifiche o dovesse essere interessato da un fermo di produzione, il soggetto responsabile è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE, secondo le consuete modalità.
Si rammenta che il GSE, ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011, può effettuare verifiche e controlli sull’impianto fotovoltaico anche al fine di accertare il rispetto, da parte del Soggetto Responsabile, di quanto previsto nella presente Informativa, pena la sospensione o la decadenza dal diritto agli incentivi.
Relativamente alla possibilità di accedere ai regimi RID e SSP (solo nei casi ricadenti nel punto 2.a), si ricorda che, ai sensi della Delibera AEEG 127/10, il soggetto responsabile è tenuto a presentare istanza di scambio sul posto o di ritiro dedicato entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio della nuova porzione dell’impianto oggetto di potenziamento censita su GAUDÌ come una nuova sezione d’impianto e nuova unità di produzione.
17 giugno 2013